È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.191 del 17 agosto 2017 il nuovo decreto ministeriale per i contributi alla formazione nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2017/2018.
Il provvedimento (datato 7 giugno 2017 e registrato alla Corte dei Conti dei Conti il 25 luglio scorso) prevede anche per quest’anno, come per lo scorso, lo stanziamento di 10 milioni di euro.
Il decreto stabilisce che, ai fini del finanziamento, l’attività formativa dovrà essere avviata a partire dal 4 dicembre 2017 e dovrà avere come termine ultimo il 1° giugno 2018, mentre le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate a partire dal 25 settembre 2017 fino al termine perentorio del 27 ottobre 2017.
Come per lo scorso anno, le istanze dovranno essere inviate solamente per via telematica e sottoscritte dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente seguendo quanto previsto dalle linee guida che, a loro volta, verranno pubblicate a partire dalla data del 11 settembre 2017 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione Autotrasporto merci – Documentazione – Autotrasporto Contributi ed Incentivi.
Come per la passata annualità, in attesa di conoscere le linee guida per la compilazione delle domande online, si segnala che nel decreto sono stati confermati i seguenti aspetti:
– La possibilità per ogni impresa di presentare una sola domanda di accesso al contributo e la precisazione che in caso di più domande verrà presa in considerazione sola quella presentata per prima;
– Il totale di 30 ore di lezione di formazione erogabili per ciascun partecipante alla formazione (con il mantenimento della percentuale per le ore in FAD al 20% del totale delle ore di formazione);
– Il parametro massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere pari o superiori al 50% dei costi ammissibili del piano formativo;
– I tempi stretti per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi per la formazione che ricordiamo decorrere dal 25 settembre 2017 fino al termine perentorio del 27 ottobre 2017;
La specifica che nella domanda online andranno comunque indicati, a pena di inammissibilità della stessa, i seguenti elementi:
- Il soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
- Il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con le materie di insegnamento, la data di inizio e fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza di corsi FAD;
- è stato confermato che sono esclusi dalla formazione sia i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal Regolamento UE 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, sia quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l’autotrasporto;
- Il preventivo delle voci di spesa (costi della docenza in aula, dei tutori, degli altri costi relativi all’erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo, i servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione. Tutte queste voci devono essere almeno pari al 50% del totale dei costi; nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette);
- Il calendario del corso. A questo riguardo, come lo scorso anno, è stato confermato che tutte le variazioni del calendario stesso dovranno essere effettuate direttamente nella piattaforma online: in via ordinaria almeno 3 giorni prima della prima data da variare; in caso di forza maggiore anche in un tempo inferiore ai 3 giorni purché “la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata”;
- I massimali previsti lo scorso anno: 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili. Ogni impresa anche se inserita in un consorzio o cooperativa, può presentare al massimo una sola domanda, per un importo di contributo massimo di 140mila euro
- La certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.Lgv 39/2010).
Nel provvedimento ministeriale è previsto che, inoltre, tutte le domande presentate entro il termine saranno considerate ammissibili, se entro la data del 28 novembre 2017 non verrà comunicata, tramite PEC, l’eventuale inammissibilità dell’impresa proponente.
Si ribadisce che l’attività di formazione potrà essere avviata soltanto a partire dal 4 dicembre 2017 e andrà in ogni caso terminata entro il 1°giugno 2018.
A differenza dello scorso anno, in cui la rendicontazione poteva essere presentata al termine di tutti i progetti formativi avviati, quest’anno il decreto prevede che la rendicontazione stessa potrà essere inviata per via telematica entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, e comunque non oltre la data del 16 luglio 2018 per i progetti formativi conclusi il 1°giugno 2018.
Alla rendicontazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti e addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all’art.2, comma 1, lettera b), andrà allegato l’elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita Iva e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton) e, per ciascuna di esser, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti e addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
- Dettaglio dei costi per singole voci;
- Documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- Documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa;
- Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discendente che ha preso parte alla lezione;
- Tracciati della formazione svolta in modalità e-learning
- Dichiarazione dell’ente di formazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell’impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
- Coordinate bancarie dell’impresa;
Un’altra significativa novità introdotta quest’anno dal decreto è rappresentata dall’invio, insieme ai documenti sopracitati, di una dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso (in caso di FAD), resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati delle formazione svolta in modalità e-learning; tutto ciò al fine di responsabilizzare maggiormente (anche dal punto di vista penale) le figure dei docenti/tutor o responsabili dei singoli corsi.
Infine nel provvedimento del MIT, viene confermato che le fatture relative ai costi sostenuti vanno prodotte:
- in originale o copia conforme, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento;
- come proforma di fattura unitamente ad una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, a garanzia del pagamento delle spese rendicontate (comprensive di Iva) e non ancora pagate. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà poi trasmettere, nei 30 giorni precedenti la scadenza annuale della fidejussione, le fatture debitamente quietanzate e copia del bonifico dei versamenti effettuati nei confronti degli enti attuatori della formazione;
In ultima istanza di ricorda che l’erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.