1. La sicurezza sul lavoro è compito di tutti.
La normativa vigente prevede un sistema organizzato di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, che sollecita la partecipazione attiva dei lavoratori e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
2. Lavorare in nero non è lavorare in sicurezza.
Chi lavora in nero non può ricevere un’adeguata formazione e addestramento. Non è possibile tracciare la sua storia lavorativa e quindi verificare che siano state poste in essere tutte le misure a tutela della sua integrità.
3. E’ indispensabile individuare e valutare preventivamente i rischi dell’ambiente lavorativo e delle singole lavorazioni.
Il datore di lavoro (con l’aiuto del “Servizio di prevenzione e protezione”) valuta i rischi relativi al luogo di lavoro e alle mansioni svolte dai lavoratori, informandoli sui rischi a cui sono esposti. Il lavoratore conosce così i rischi connessi alla sua attività lavorativa e le modalità corrette di utilizzo degli strumenti e delle attrezzature e dei macchinari che usa per svolgere il proprio lavoro.
4. E’ obbligatorio mettere in atto misure per eliminare o ridurre i rischi.
Il datore di lavoro adotta le necessarie misure di sicurezza per la prevenzione di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro, comprese le iniziative organizzative e gestionali. Laddove un rischio lavorativo non sia oggettivamente eliminabile è obbligo del datore di lavoro ridurlo quanto più possibile.
5. La formazione è un diritto per il lavoratore e un obbligo per il datore di lavoro.
La formazione dei lavoratori è a carico del datore di lavoro e deve far riferimento al posto di lavoro e alle mansioni. In particolare deve avvenire in occasione di:
– assunzione;
– trasferimento o cambi di mansioni;
– introduzione di nuove attrezzature di lavoro, uso di nuove sostanze o preparati pericolosi.
La formazione deve essere ripetuta periodicamente, e comunque quando c’è un’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi.
6. Nei luoghi di lavoro devono essere presenti e correttamente esposti tutti i segnali di sicurezza necessari.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di ricorrere alla segnaletica di sicurezza ogni qualvolta si è in presenza di rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori siano informati e formati sul significato dei cartelli e sui comportamenti da adottare. I segnali di sicurezza si dividono in:
– segnali di divieto (indicano atteggiamenti pericolosi), di colore rosso;
– segnali di prescrizione (indicano comportamenti o azioni da adottare), di colore azzurro;
– segnali di avvertimento (indicano cautela, attenzione), di colore giallo o arancio;
– segnali di salvataggio e di soccorso (indicano porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni), di colore verde;
– segnali antincendio (indicano i posti dove sono collocati i materiali e le attrezzature antincendio);
– segnali gestuali (servono per guidare persone ad effettuare determinate manovre).
7. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, che hanno l’obbligo di utilizzarli, adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
I DPI sono le attrezzature destinate ad essere utilizzate e tenute dai lavoratori al fine di proteggerli contro i rischi che minacciano la loro salute e sicurezza durante il lavoro: le tipologie e le caratteristiche variano a seconda del tipo di attività svolta e del rischio collegato. Quelli maggiormente utilizzati sono: elmetto, cintura di sicurezza, scarpe con punta imperforabile e punte in acciaio, guanti, indumenti specifici a seconda delle necessità (contro le intemperie, ignifughe, fosforescenti, ecc,), occhiali, mascherine di differenti livelli di protezione alle vie respiratorie a seconda delle sostanze presenti sul luogo di lavoro, maschera per il viso, cuffie per proteggere l’udito. I DPI devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro provvede al necessario addestramento dei lavoratori per il corretto utilizzo dei DPI stessi; i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare i DPI, e di non apportarvi modifiche di propria iniziativa, per non mettere in pericolo la salute e la sicurezza propria e degli altri.
8. E’ indispensabile sapere preventivamente a chi rivolgersi in caso di emergenza e quali comportamenti adottare.
I lavoratori devono conoscere i nominativi degli incaricati di primo soccorso, degli addetti alle emergenze e alla prevenzione incendi, del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e del “medico competente”. I lavoratori devono essere informati e formati sui comportamenti da tenere nelle eventuali situazioni di pericolo e di emergenza.
9. Nessuno deve mettere in pericolo la propria vita o quella di altri con comportamenti irresponsabili.
Oltre a rappresentare un obbligo di legge, il corretto comportamento del datore di lavoro e del lavoratore contribuirà a migliorare le condizioni generali di sicurezza. Il lavoratore deve inoltre conoscere e rispettare tutte le procedure per non mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità. Evitare infortuni è un impegno comune.
10. Le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro e l’efficacia delle misure di protezione devono essere periodicamente verificate.
Il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro è un diritto-dovere di tutti i lavoratori ed un obbligo inderogabile del datore di lavoro. La verifica del rispetto delle norme volte alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (visite mediche regolari, macchinari e attrezzature a norma di legge, formazione, segnaletica, adeguati dispositivi di protezione individuale, ecc.) è un diritto che può e deve essere esercitato sempre.